LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 12-07-1999
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 4
(Interventi) 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all’articolo 1, le Province sono autorizzate a concedere contributi per: a) la conservazione ed il restauro del materiale storico e documentario; b) l’istituzione di premi di studio finalizzati alla ricerca ed all’approfondimento sulle origini e sulle attivita' delle Societa' di Mutuo Soccorso; c) iniziative e programmi per l’aggiornamento e la nuova realizzazione delle finalita' di mutuo soccorso, anche nella prospettiva della mutualita' e previdenza integrative; d) convenzioni con le istituzioni locali per la gestione di iniziative e servizi nell’area sociale, formativa e ricreativa; e) iniziative e programmi per la diffusione dei valori della mutualita' nelle comunita' locali ed in particolare nelle scuole e per le giovani generazioni; f) interventi su edifici di proprieta' per l’ammodernamento, il rinnovo e la sostituzione di impianti e per l’adeguamento alle normative di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. 2. Le iniziative ed i programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti negli statuti delle Societa' di Mutuo Soccorso. 3. I programmi e le iniziative di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), possono comprendere anche l’acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature. 4. I contributi di cui al comma 1, lettera f), sono concessi in conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 5. Le Societa' di Mutuo Soccorso, per le attivita' diverse da quelle indicate al comma 1, possono accedere ai contributi previsti dalla vigente legislazione regionale di settore con le procedure e modalita' dalla stessa previste. |
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