LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 12-07-1999
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Societa' di Mutuo Soccorso.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 28
del 14 luglio 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 13 del 2002 Articolo 14

 

(Interventi)
 
1.                 Per il perseguimento delle finalita' di cui all’articolo 1, le 
Province sono autorizzate a concedere contributi per:
a)                 la conservazione ed il restauro del materiale storico e 
documentario;
b)                 l’istituzione di premi di studio finalizzati alla ricerca ed 
all’approfondimento sulle origini e sulle attivita' delle Societa' di 
Mutuo Soccorso;
c)                 iniziative e programmi per l’aggiornamento e la nuova 
realizzazione delle finalita' di mutuo soccorso, anche nella 
prospettiva della mutualita' e previdenza integrative;
d)                 convenzioni con le istituzioni locali per la gestione di 
iniziative e servizi nell’area sociale, formativa e ricreativa;
e)                 iniziative e programmi per la diffusione dei valori della 
mutualita' nelle comunita' locali ed in particolare nelle scuole e per 
le giovani generazioni;
f)                  interventi su edifici di proprieta' per l’ammodernamento, il 
rinnovo e la sostituzione di impianti e per l’adeguamento alle 
normative di sicurezza e di abbattimento delle barriere 
architettoniche.
 
2.                 Le iniziative ed i programmi di cui al comma 1 devono essere 
finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti 
negli statuti delle Societa' di Mutuo Soccorso.
 
3.                 I programmi e le iniziative di cui al comma 1, lettere a), d) ed 
e), possono comprendere anche l’acquisto e la manutenzione 
straordinaria di attrezzature.
 
4.                 I contributi di cui al comma 1, lettera f), sono concessi in 
conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa 
ritenuta ammissibile.
 
5.                 Le Societa' di Mutuo Soccorso, per le attivita' diverse da quelle 
indicate al comma 1, possono accedere ai contributi previsti dalla 
vigente legislazione regionale di settore con le procedure e modalita' 
dalla stessa previste.
 

 

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